Art. 11.
(Diritto a ricorrere).

      1. In ogni fattispecie per la quale il comitato di garanzia sia o si dichiari incompetente a pronunciarsi, l'iscritto ha diritto a ricorrere alla corte di appello territorialmente competente con riferimento alla struttura territoriale del partito avverso la quale si propone il ricorso.
      2. Per le decisioni degli organi nazionali dei partiti è funzionalmente competente la corte di appello di Roma.
      3. Alle controversie si applica il rito dei processi del lavoro con obbligo per la corte di appello di convocare l'udienza di discussione e decisione dei ricorso nel termine perentorio di trenta giorni dal suo deposito in cancelleria.
      4. Le sentenze pronunciate ai sensi del presente articolo sono inappellabili.
      5. Il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere vietato o limitato dallo statuto.